Su iniziativa di Amsa S.p.A., è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE AMSA PER L’AMBIENTE” con sede in Milano, Via Olgettina n. 25.
La Fondazione non ha scopi di lucro e si propone esclusivamente di promuovere le seguenti finalità di pubblica utilità:
- lo sviluppo della responsabilità ambientale in termini di:
1. promozione sociale e culturale volta ad accrescere la sensibilità sociale per la salvaguardia dell’ambiente e del decoro in tutto il territorio nazionale;
2. miglioramento del benessere della società civile grazie anche alla tutela della natura, ed in particolare dei parchi e delle aree protette;
3. sensibilità ai temi della bio diversità;
- l’educazione della cittadinanza ed in particolare dei giovani attraverso iniziative da realizzare nelle scuole, nelle famiglie e sul territorio per contribuire alla formazione di una cultura ambientale;
- la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio naturale esistente;
- la conoscenza dei comportamenti umani ecologicamente dannosi.
La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità e dei suoi obiettivi:
- promuove attraverso studi e iniziative operative la conoscenza e la consapevolezza del valore dell’ambiente e la sua conservazione nella convinzione che essa costituisca valore di particolare interesse per la collettività;
- interagisce con le comunità interessate;
- svolge attività di progettazione, innovazione e responsabilizzazione collettiva, da condividere con le comunità interessate;
- incentiva la ricerca nel settore ambientale, a livello sia nazionale che internazionale, anche attraverso il coinvolgimento di partner di livello sociale e reputazionale adeguato, dotati delle necessarie competenze e caratteristiche.
La Fondazione può altresì realizzare o partecipare a convegni e incontri di rilevanza sia locale che nazionale e internazionale e organizzare o partecipare ad eventi sportivi a tema ambientale, provvedendo alla loro sponsorizzazione.
Ferma l’assenza di scopi di lucro, la Fondazione può svolgere attività di formazione e organizzare corsi nonchè ricevere incarichi per studi e ricerche in relazione ai temi di suo interesse e competenza, a fronte dei quali può riscuotere compensi e corrispettivi.
È fondatore unico AMSA S.p.A., con sede in Milano.
Sono “Partecipanti Qualificati”, previo gradimento espresso attraverso delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con elargizioni particolarmente significative, annuali e/o pluriannuali in misura non inferiore a quella previamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, a vantaggio del fondo di dotazione e di gestione.
Possono altresì assumere la qualifica di “Partecipanti”, parimenti con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con elargizioni liberali ovvero con attività, anche professionale, di collaborazione.
I Partecipanti ammessi debbono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti Qualificati o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi dei Partecipanti Qualificati, dei Partecipanti e di soggetti terzi;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività strumentali e connesse.
Le risorse, le rendite, le riserve e i fondi costituiti in bilancio, compresi quelli risultanti da avanzi di gestioni economiche, sono soggetti allo stesso regime statutario del fondo di dotazione e devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei fini istituzionali.
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.
E’ ufficio della Fondazione il Segretario Generale.
Non sono previsti emolumenti per gli Organi della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro-tempore di AMSA S.p.A..
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dal medesimo assunte.
Allo stesso è conferito il potere di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.
In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato, qualora ritenuto opportuno, con poteri vicari, con le stesse modalità e decorrenze, dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, ove nominato, secondo quanto determinato dal Fondatore.
I Consiglieri nominati restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.
I primi Consiglieri di Amministrazione sono nominati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
I componenti del Consiglio sono, successivamente, nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore e restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina.
Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente, venissero meno, gli stessi sono sostituiti dal Fondatore e rimangono in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Il Consiglio si intende decaduto qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Esso si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove in Italia:
- su iniziativa del Presidente, almeno due volte l'anno;
- su richiesta motivata e scritta, inviata al Presidente, di almeno la metà dei Consiglieri in carica, in qualsiasi momento.
La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, previa comunicazione da parte dei Consiglieri dei rispettivi recapiti.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione, l’elenco delle materie all’ordine del giorno, nonchè le modalità di svolgimento dell’adunanza.
In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta mediante avviso inoltrato almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione, secondo le modalità sopra indicate.
Il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato, anche in assenza dell’osservanza delle modalità sopra descritte, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, assume la presidenza della riunione e nomina il Segretario non necessariamente tra i Consiglieri.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Di ciascuna riunione è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, che viene trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Scaduto il termine del mandato, se non si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio della Fondazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- approvare il piano di attività, sentito il parere del Comitato Scientifico e del Fondatore;
- nominare il Segretario Generale, su indicazione del Presidente, di cui all'art. 11;
- nominare i membri del Comitato Scientifico di cui all'art. 10;
- approvare il bilancio preventivo annuale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il bilancio consuntivo annuale, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
- vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- deliberare, su parere preventivo vincolante del Fondatore, le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considerano approvate con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica;
- deliberare, su parere preventivo vincolante del Fondatore, in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 15 del presente statuto;
- deliberare l’ammissione o l’ esclusione dei Partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione deve indicare al Fondatore per opportuna disamina, osservazioni e raccomandazioni:
- all’inizio di ciascun anno le attività/progetti che intende porre in essere nel corso dell’anno stesso;
- alla fine di ciascun anno, attraverso quali elargizioni/contributi sono state realizzate le attività e/o i progetti.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, altresì, di nominare altri comitati tecnici ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione.
Il Consiglio può altresì definire regolamenti e protocolli per disciplinare su base operativa il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione.
Il Consiglio stesso può eccezionalmente delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri delegati o a procuratori.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora non ne sia membro, partecipa, previo invito svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Segretario Generale.
Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo della Fondazione, di cui costituisce il riferimento culturale e scientifico, ed ha il compito di formulare proposte ed iniziative, per l’attuazione dei fini statutari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.
Esso può essere composto di un numero di almeno 3 membri e massimo 7 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra esperti di massimo livello nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.
La durata in carica dei singoli membri del Comitato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in occasione della loro nomina.
Tutti i membri del Comitato Scientifico cessano dalla carica, al più tardi, alla data di cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.
Spettano al Presidente del Comitato tutti i più ampi poteri organizzativi riguardanti la funzionalità dell'organo, comprese le analisi di priorità sui temi oggetto di intervento e approfondimento.
Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, con diritto d’intervento ma non di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
La figura di Vice Presidente della Fondazione e di Presidente del Comitato Scientifico possono coincidere.
Il Presidente è nominato per la prima volta nell’Atto costitutivo e successivamente dai componenti del Consiglio di Amministrazione designati dal Fondatore.
La convocazione e la tenuta delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate secondo le medesime modalità prescritte nel presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente.
Egli è il responsabile operativo che dipende, riferisce e collabora con il Presidente:
- alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione nonché al successivo controllo della loro esecuzione;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nonché alla conduzione manageriale e operativa degli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti l'assunzione di personale, il conferimento di incarichi e di mandati di servizio e gli approvvigionamenti funzionali.
Il Segretario Generale può essere membro del Consiglio di Amministrazione.
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può essere convocato per approvare il bilancio preventivo entro i due mesi successivi.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali, atteso che la Fondazione non può distribuire utili.
Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare la tenuta di tutte le scritture di legge civilistica e tributaria previste per le fondazioni senza scopo di lucro.
Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri, nominati dal Fondatore, che ne indica il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili.
I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e cioè sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.
Ai Revisori è affidata la vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione della Fondazione.
A tal fine essi devono rendere annualmente e consegnare al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima dell'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione relativa al bilancio stesso.
La convocazione e la tenuta delle riunioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate secondo le medesime modalità prescritte nel presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni non lucrative analoghe o comunque per pubblica utilità.
La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell’art. 9, recante anche la nomina di uno o più liquidatori, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c., quando:
- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- si verificano tutte le altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 c.c..
In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio mobiliare o immobiliare della stessa sarà devoluto ad altre istituzioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.